PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale sociale, salvo un limite più basso stabilito dallo statuto sociale, comunque non inferiore al 2 per cento, anche nell'ipotesi di cui al comma 2.
      2. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio non possono detenere azioni in misura eccedente il 10 per cento, salvo i limiti inferiori previsti nella disciplina propria di ciascuno di essi o di quelli stabiliti dallo statuto.
      3. In ogni caso, il diritto di voto per la parte eccedente i limiti di cui al comma 1 resta sospeso e non esercitabile in alcuna sede, fatti salvi i diritti patrimoniali dei soci.